STATUTO ASSOCIAZIONE

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”

 

Testo modificato dall’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili 2-3 Marzo 2023

 

 

CAPO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE E MARCHIO

 

ARTICOLO 1 – Costituzione

  1. È costituita l’Associazione denominata “Rete dei Comuni Sostenibili” con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all’art. 36, d’ora in avanti “Associazione”, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

 

ARTICOLO 2 – Sede

 

  1. L’Associazione ha sede legale in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54.
  2. Con delibera dell’Assemblea ordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
  3. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

 

ARTICOLO 3 – Durata

  1. L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.

 

ARTICOLO 4 – Oggetto sociale

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto la promozione tra i Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni, delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale, economica, anche sulla base dei 17 Obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, dell’Agenda 2030 e dei 12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibile definiti dalla Repubblica Italiana.
  2. Al fine di raggiungere le finalità sociali, in via indicativa e non esaustiva, può promuovere:
  3. la elaborazione di strumenti per misurare l’efficacia di tali politiche, tramite indicatori affidabili e aggiornati;
  4. l’incentivazione della redazione di “Piani di azione per il comune sostenibile” o Agenda Locale 2030 finalizzati a migliorare gli indicatori e, quindi, la qualità della vita e dell’ambiente delle comunità locali;
  5. la messa in rete dei Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni impegnate sul tema della sostenibilità, favorendo il confronto e l’interscambio di esperienze, buone pratiche, idee e progetti
  6. l’accrescimento della consapevolezza nei cittadini, e nell’opinione pubblica in generale, sui temi della sostenibilità, attraverso campagne di comunicazione e di partecipazione realizzate a livello nazionale e locale
  7. la diffusione del marchio “Rete dei Comuni sostenibili”, esaltando le esperienze locali che con scelte di governo lungimiranti migliorano la qualità della vita dei propri cittadini, rendono efficienti e sostenibili le infrastrutture e i servizi, attuano politiche di sviluppo sostenibile, quali contributi reali e concreti al raggiungimento degli Obiettivi di Sostenibilità e di quelli del BES;
  8. nei confronti delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni, dello Stato e dell’Unione Europea, le soluzioni adottate dai Comuni, al fine di incentivare l’individuazione e la messa a disposizione di risorse da destinare a progetti e strumenti operativi;
  9. Nel perseguire le proprie finalità l’Associazione, in via indicativa e non esaustiva, può svolgere le seguenti attività:
  10. acquisire, valutare e gestire le adesioni;
  11. elaborare il set di indicatori per il monitoraggio degli effetti delle politiche locali;
  12. interloquire con organizzazioni e istituzioni che si occupano di politiche per la sostenibilità;
  13. aggiornare la banca dati degli indicatori dei comuni aderenti, anche attraverso l’elaborazione di questionari;
  14. intraprendere campagne comunicative e organizzare eventi nazionali e locali;
  15. supportare i comuni nella pianificazione, nella concretizzazione di progetti e strumenti, nell’accesso a bandi e finanziamenti;
  16. alimentare l’interscambio di esperienze tra i soci.
  17. L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

 

ARTICOLO – 5 – Marchio

  1. L’Associazione è proprietaria del marchio “Rete dei Comuni Sostenibili” depositato e registrato secondo le vigenti disposizioni di legge.
  2. Le Caratteristiche e le modalità d’uso del marchio sono stabilite dal Comitato Direttivo.

 

CAPO II – SOCI

 

ARTICOLO 6 – Soci

  1. Oltre ai soci fondatori possono far parte dell’Associazione tutti i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città Metropolitane, Province e Regioni a prescindere dalla dimensione, dal numero di abitanti, dalla composizione socioeconomica e dalla ubicazione territoriale che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti dal presente Statuto.
  2. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
  3. a) “Fondatori”, cioè gli Enti che partecipano all’Atto Costitutivo;
  4. b) “Ordinari”, cioè gli Enti che aderiranno nel tempo all’Associazione;
  5. Gli Enti associati partecipano nella persona del legale rappresentante o suo delegato.
  6. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

 

 

ARTICOLO 7 – Adesione

 

  1. Per aderire a Reti dei Comuni Sostenibili i soggetti di cui all’art. 6) comma 1) approvano una Delibera da parte dell’organo Esecutivo con cui si impegnano anche a corrispondere la quota associativa annuale. Tale delibera deve indicare:
  • la denominazione, codice fiscale e sede dell’Ente e la PEC dove inviare le comunicazioni sociali;
  • la dichiarazione di aver preso visione e di accettare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi sociali;
  • l’impegno del socio a farsi misurare, annualmente, secondo gli indicatori posti a base del Progetto, con la fornitura all’Associazione dei dati richiesti
  • l’impegno del socio, con atti di programmazione, progetti e azioni, a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e a migliorare gli indicatori. In particolare, entro la fine del terzo anno di adesione all’Associazione, deve essere rinnovata – se già esistente – o approvata l’Agenda locale 2030 – Piano di azione per il comune sostenibile;
  • l’impegno del socio a nominare un coordinatore politico (sindaco o suo assessore delegato) e un dirigente o funzionario quale coordinatore di carattere tecnico amministrativo.
    1. La Delibera di adesione deve essere comunicata e trasmessa all’Associazione;
    2. Il Consiglio Direttivo prende atto dell’adesione nella prima riunione successiva alla trasmissione della delibera. In caso di silenzio il socio si intende accettato mentre nel caso in cui dovesse essere riscontrata la carenza dei requisiti di cui al precedente comma 1) è data comunicazione di rifiuto al socio;
    3. Il socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilità per ogni annualità dall’Assemblea dei soci.

 

 

ARTICOLO 8 – Diritti e doveri dei soci

  1. I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.
  2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.
  3. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
  4. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.
  5. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
  6. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

 

ARTICOLO 9 – Recesso, dimissioni e esclusione

  1. Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.
  2. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
    1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
    2. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome;
    3. per gravi motivi e in particolare per la perdita dei requisiti relativi agli indicatori.
  3. I Soci possono recedere dall’Associazione con delibera adottata dall’Organo Esecutivo e comunicata all’Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. Senza la mancata adozione della delibera e/o la sua comunicazione entro tale termine il recesso non ha effetto dall’anno successivo ed il socio è, comunque, tenuto al rispetto delle obbligazioni sociali.
  4. Il Socio recedente è comunque tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso.
  5. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

 

CAPO III – ORGANI

 

ARTICOLO 10 – Organi

  1. Gli Organi dell’Associazione sono:
  2. L’Assemblea dei Soci;
  3. Il Consiglio Direttivo;
  4. Il Presidente;
  5. Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico.
  6. Consiglio Nazionale
  7. Gli Organi Sociali si riuniscono normalmente presso la sede sociale. Per eventi particolari possono essere convocati anche presso sedi diverse da quella sociale.
  8. Le riunioni degli Organi possono svolgersi in presenza, in forma telematica a distanza o in modalità ibrida.

 

ARTICOLO 11 – Assemblea

  1. L’Assemblea è l’Organo di indirizzo dell’Associazione.
  2. All’Assemblea hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
  3. L’Assemblea si svolge in forma congressuale, ordinaria o straordinaria.
  4. L’Assemblea Congressuale viene convocata, di regola, ogni tre anni e ad essa spettano i seguenti compiti:

-eleggere a scrutinio segreto, il Presidente dell’Associazione;

-eleggere il Consiglio Nazionale;

-nominare il Collegio di revisori dei conti o revisore unico;

-eleggere il Tesoriere;

-deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo, laddove non provvede l’Assemblea in seduta straordinaria;

  1. All’Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
  1. discutere e deliberare, su proposta del Comitato direttivo, sui bilanci d’esercizio e sul budget annuale
  2. discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
  3. approvare il regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea Congressuale;
  4. approvare il regolamento per la elezione del Consiglio Direttivo;
  5. eleggere i membri del Consiglio Nazionale in sostituzione dei membri decaduti e/o revocati;
  6. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
  8. approvare la Carta dei Comuni Sostenibili, che include il set di indicatori validato dal Comitato Scientifico e gli impegni dei soci sui temi della sostenibilità;
  9. decidere, in sede di approvazione del budget annuale, il compenso annuale da corrispondere al Tesoriere e al personale della struttura tecnico amministrativa;
  10. approvare il regolamento per i rimborsi spesa e per le indennità di missione;
  11. approvare il regolamento per l’uso del marchio dell’Associazione;

 

  1. All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
  1. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
  2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

 

ARTICOLO 12 – Convocazione e svolgimento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio d’esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  2. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
  3. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dal Consiglio Nazionale da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Nazionale oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
  4. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta un segretario verbalizzante (meglio togliere fra i soci e consentire di poter nominare liberamente un Segretario magari anche tra il personale amministrativo). Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
  5. Il verbale, redatto in occasione di ciascuna Assemblea, verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. Il verbale di ogni Assemblea viene conservato agli atti e comunicato a tutti i soci via PEC.

 

ARTICOLO 13 – Validità dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
  2. L’Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati di cui almeno i 2/3 (due terzi) dei soci fondatori; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti oltre almeno alla metà dei soci fondatori.
  3. Ciascun associato partecipa con il Sindaco e/o Presidente o un suo assessore/a o consigliere/a delegato/a. È possibile farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascuno delegato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

 

ARTICOLO 14 – Votazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 27.
  2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
  3. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo che non sia richiesto all’unanimità il voto palese.
  4. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.
  5. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ARTICOLO 15 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, e resta in carica per tre esercizi.
  2. I membri del Consiglio sono rieleggibili.
  3. In caso di dimissioni di un componente il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un nuovo componente; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
  4. Il Consigliere che, senza valido motivo, si sia assentato a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, è considerato dimissionario. La costatazione delle dimissioni è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata al Consigliere dimissionario. Il Consigliere dichiarato dimissionario può produrre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione. Sulle eventuali controdeduzioni si pronuncia l’Assemblea. Trascorsi infruttuosamente i dieci giorni dalla comunicazione le dimissioni sono effettive.
  5. Per agevolare l’attività organizzativa partecipano al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Coordinatori Regionali o Interregionali.

 

ARTICOLO 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

  1. È competenza del Consiglio Direttivo l’ordinaria e la straordinaria amministrazione ed in particolare:
    1. nomina del Direttore e stabilisce il compenso relativo;
    2. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
    3. propone all’Assemblea il programma annuale delle attività, il Bilancio d’esercizio e il Budget annuale;
    4. nomina e revoca i dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti;
    5. prede atto dell’adesione e/o del recesso dei soci e dispone l’aggiornamento del Libro soci;
    6. redige, per ogni ente aderente, la relazione annuale sugli indicatori e sui risultati;
    7. redige una bozza di “Relazione annuale sulle politiche di sostenibilità dei Comuni Italiani” da sottoporre alla revisione e alla validazione da parte del Comitato Scientifico;
    8. propone all’Assemblea il regolamento per i rimborsi spese e per le indennità di missione;
    9. definisce gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la “Carta dei Comuni Sostenibili” dell’Associazione;
    10. vigila sul rispetto della “Carta dei Comuni Sostenibili” da parte dei Soci;
    11. fissa i criteri e determinare gli indirizzi cui deve attenersi il Comitato Scientifico, per la verifica periodica biennale o annuale delle caratteristiche e dei requisiti degli Enti associati in ordine al progresso o regresso delle qualità richieste e per la loro eventuale esclusione;
    12. propone al Consiglio Nazionale, un’eventuale quota aggiuntiva alle quote sociali, non superiore al 30% delle stesse, da destinare al potenziamento dei servizi promozionali dell’Associazione;
    13. nomina il Comitato Scientifico e il suo Coordinatore;
    14. tentare la risoluzione, in via preliminare, delle eventuali controversie insorte o insorgenti tra gli organi dell’Associazione e/o gli associati.
  2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Comitato Direttivo può compiere atti di competenza dell’Assemblea ordinaria ma in tal caso le relative decisioni dovranno essere sottoposte all’Assemblea per la ratifica nella prima riunione successiva a quella dell’adozione.

 

ARTICOLO 17 – Riunioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
  2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
  3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, e in sua assenza, dal VicePresidente.
  4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

 

ARTICOLO 18 – Presidente

  1. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
  2. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo, sovrintende il buon andamento amministrativo ed economico dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  3. Il Presidente convoca l’Assemblea.
  4. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.
  5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

 

ARTICOLO 19 –  Tesoriere

  1. Il Tesoriere, se nominato:
    1. cura l’attività amministrativa dell’Associazione.
    2. cura la gestione finanziaria dell’Associazione, ha la delega per le operazioni finanziarie e predispone la proposta dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
    3. tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee, Consiglio direttivo, Registro degli associati), partecipa alle Assemblee e alle Riunioni del Consiglio Direttivo.
    4. tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
  2. Il Tesoriere dura in carica 3 anni con incarico rinnovabile.

 

ARTICOLO 20 – Collegio dei Sindaci

  1. Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.
  2. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
  3. Il Collegio dei Sindaci Revisori:
  4. controlla l’amministrazione dell’Associazione;
  5. vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno;
  6. accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
  7. Il Collegio dei Sindaci Revisori, nell’ambito delle sue funzioni, partecipa alle riunioni dell’Assemblea.
  8. Il Collegio dei Sindaci Revisori, può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  9. I Sindaci Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
  10. In luogo al Collegio dei Sindaci l’Assemblea può precedere alla nomina di un Revisore Unico.

 

ARTICOLO 21 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio nazionale, sulla base degli indirizzi fissati dall’Assemblea, definisce le strategie della Rete dei Comuni Sostenibili e delibera sulle iniziative e sulle questioni principali di rilevanza nazionale.

In particolare il Consiglio nazionale provvede ad:

  1. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  2. nominare, su proposta del Presidente, un Vicepresidente;
  3. nominare i Coordinatori Regionali o Interregionali per agevolare l’attività organizzativa;
  4. approvare le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
  5. stabilire l’ammontare delle quote annue associative nel rispetto del Budjet preventivo approvato dall’Assemblea e definisce le modalità di versamento;
  6. su proposta del Consiglio Direttivo può stabilire una quota aggiuntiva alle quote sociali, non superiore al 30% delle stesse, da destinare al potenziamento dei servizi promozionali dell’Associazione;
  7. deliberare la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  8. stabilire ed aggiornare i criteri per la verifica dei requisiti richiesti per l’ammissibilità all’Associazione;
  9. deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
  10. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
  11. può convocare l’Assemblea secondo quanto disposto dall’art. 12, comma 3, Statuto;

Il Consiglio nazionale è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri pari al 30% dei soci arrotondato per eccesso.

Il Consiglio nazionale alla prima seduta elegge tra i suoi componenti il Presidente il quale ha potere di convocare il Consiglio nazionale, di concerto con il Presidente nazionale, almeno due volte l’anno in via ordinaria

Il Consiglio nazionale può essere altresì convocato, in via straordinaria, su iniziativa di 1/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio nazionale ha facoltà di cooptare nuovi componenti in numero non superiore a due decimi degli eletti dall’Assemblea riunita in sede congressuale, nonché di surrogare i suoi componenti dimissionari o impossibilitati a parteciparvi in via permanente.

Sono componenti di diritto del Consiglio nazionale i Presidenti o i Segretari delle Reti regionali e territoriali

Per la validità del Consiglio Nazionale valgono le stesse regole stabilite all’art. 13) per l’Assemblea.

 

ARTICOLO 22 – Comitato scientifico

  1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 donne e uomini esperti in materia di sostenibilità.
  2. Compiti del Comitato Scientifico sono:
  3. dettare gli indirizzi per aggiornare e/o modificare la “Carta dei Comuni Sostenibili” dell’Associazione;
  4. stabilire e aggiornare i criteri per la verifica dei requisiti richiesti per l’ammissibilità all’Associazione;
  5. validare, proponendo anche modifiche o integrazioni, il set di indicatori proposto dal Comitato Direttivo;
  6. individuare il contenuto minimo che devono avere le Agende locali 2030 – Piani di azione per il comune sostenibile;
  7. monitorare lo svolgimento delle attività del Comitato Direttivo e del Direttore per quanto riguarda la gestione degli indicatori;
  8. redigere, sulla base di un lavoro preliminare del Comitato Direttivo, la “Relazione annuale sulle politiche di sostenibilità dei Comuni Italiani”, riassuntiva delle attività e dei risultati dell’Associazione.
  9. Dura in carica 3 anni, con possibilità di rinnovo, e comunque cessa dalle funzioni con la decadenza del Consiglio Direttivo.
  10. Il Comitato Scientifico, sulla scorta degli indirizzi generali e della politica di bilancio definiti dal Consiglio Direttivo e votati dall’Assemblea, elabora le strategie di promozione e sviluppo dell’Associazione.
  11. Coadiuva, con propri pareri non vincolanti, il Consiglio Direttivo nell’istruzione delle pratiche per le candidature di ammissione dei Comuni nonché quelle di dimissione ed esclusione di quei Comuni soci che non soddisfano più i criteri stabiliti nella Carta dei Comuni Sostenibili.
  12. Spetta al Comitato Scientifico il compito di effettuare eventuali sopralluoghi presso i Comuni che abbiano fatto richiesta di aderire, al fine di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti, rilasciando parere al Consiglio Direttivo.
  13. Il Coordinatore del Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione.
  14. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai componenti spetta un rimborso spese per le spese sostenute di trasferta per la partecipazione a riunioni o incontri.

 

ARTICOLO 23 – Direttore

  1. Il Direttore assiste gli Organi sociali ed assolve agli obiettivi annualmente determinati dal Consiglio Direttivo.
  2. Al Direttore compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Direttore riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
  3. Il Direttore in particolare:
  1. dà esecuzione al budget;
  2. coordina ed è responsabile della struttura tecnico amministrativa;
  3. sovrintende al regolare funzionamento degli uffici;
  4. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
  5. è il capo, se presente, del personale dipendente;
  6. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale di tipo ordinario;
  7. dà attuazione alle decisioni adottate dagli Organi;
  8. è il referente delle altre risorse umane e professionali diverse da quelle “dipendenti”;
  9. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
  10. sottoscrive atti e contratti rientranti nei propri ambiti di competenza;
  11. definisce i termini di collaborazione con le partnership su tutti gli aspetti che possono favorire l’adesione di nuovi soci e l’offerta di servizi;
  12. richiede e acquisisce dagli enti aderenti documenti utili alla banca dati delle buone pratiche;
  13. assicura l’aggiornamento del sito web dedicato all’Associazione;
  14. gestisce l’attività promozionale e di comunicazione dell’Associazione;
  15. promuove l’organizzazione di iniziative, attività ed eventi;
  16. redige, per ogni ente aderente, la relazione annuale sugli indicatori e sui risultati.
  17. redige o nomina dei responsabili per pianificazione del monitoraggio, l’aggiornamento dei dati, dei questionari compilati e la produzione dei Rapporti di Sostenibilità per ogni ente aderente;
    1. Al Direttore compete un compenso annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di previsione e rivalutato ogni 3 (tre) anni secondo l’andamento dell’inflazione.
    2. Il Direttore dura in carica 3 anni con incarico rinnovabile.

 

 

CAPO IV – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

 

ARTICOLO 24 – Libri sociali

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione.
  2. I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

 

ARTICOLO 25 – Bilancio d’esercizio

  1. Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  2. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
  3. Indipendentemente dalla redazione del bilancio d’esercizio, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

 

CAPO V – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ARTICOLO 26 – Fondo patrimoniale

  1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
    1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
    2. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
    3. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
  2. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
    1. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
    2. dai contributi dei privati;
    3. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    4. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
    5. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
    6. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    8. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
    10. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

 

ARTICOLO 27 – Avanzi e utili

  1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  2. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.
  3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

CAPO VI – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ARTICOLO 28- Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati.
  2. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
  3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

 

ARTICOLO 29 – Norma di rimando

  1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.