Bando Nazionale: ripartizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del Fondo Sicurezza Urbana nel triennio 2024/2026

Bando Nazionale: ripartizione dei criteri per l’assegnazione delle risorse del Fondo Sicurezza Urbana nel triennio 2024/2026

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha decretato i criteri per l’assegnazione delle risorse del Fondo Sicurezza Urbana nel triennio 2024/2026.

Messa in sicurezza e riqualificazione delle aree degradate connotate da una maggiore incidenza di fenomeni criminali e da particolari rischi per la tutela della sicurezza urbana, in particolare nelle aree periferiche. 

Comuni italiani.

La dotazione finanziaria è pari a 25 milioni di euro annui. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse sono così ripartite:

60% ai Comuni capoluogo delle città metropolitane;
16% ai Comuni con popolazione pari o superiore a centomila abitanti;
il 12% agli stessi Comuni capoluogo delle città metropolitane che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del TUEL;
6% ai Comuni litoranei individuati in base alle presenze negli esercizi ricettivi;
6% ai Comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato:
– al 30 aprile 2024, per le risorse del “Fondo” riferite all’anno 2024;
– al 30 aprile 2025, per le risorse del “Fondo” riferite all’anno 2025;
– al 30 aprile 2026, per le risorse del “Fondo” riferite all’anno 2026.
La domanda va presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo o al Commissariato del Governo della provincia interessata. 

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