Il nuovo Decreto Bollette è legge: cosa prevede e il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Il nuovo Decreto Bollette è legge: cosa prevede e il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Nuove agevolazioni per famiglie e imprese e maggiore trasparenza nelle offerte di luce e gas con il nuovo decreto Bollette n. 19/2025 convertito nella legge n. 60/2025. L’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione in via definitiva del ddl.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 24.04.2025 n. 60 di conversione del nuovo Decreto Energia (c.d. Decreto Bollette DL del 28 febbraio 2025 n. 19) che raccoglie una serie di misure per sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare l’aumento dei costi energetici. 

Scarica il testo del decreto legge del 28.02.2025 n. 19 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Bonus energia per le famiglie a basso reddito

Una delle principali novità riguarda l’estensione del bonus sociale per l’energia elettrica e il gas. Il limite dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al contributo straordinario è stato innalzato a 25.000 euro. Questo permetterà a un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un sostegno economico diretto sulle bollette energetiche. 

In particolare si prevede che:

– il contributo previsto per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro sarà di 200 euro,

– mentre per i nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro, già beneficiari del bonus sociale, l’importo del contributo sarà superiore, superando i 500 euro

Questa misura mira a garantire un sostegno più consistente alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. 

Riduzione del costo dell’energia per le imprese

Le imprese beneficeranno di un finanziamento da 600 milioni di euro attraverso il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Il decreto prevede anche l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS per le aziende con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, riducendo così il costo dell’energia per il settore produttivo.

Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas

Una delle novità più rilevanti riguarda la trasparenza delle tariffe di energia elettrica e gas. L’ARERA avrà 60 giorni per adottare misure che semplifichino le offerte commerciali, rendendo più chiari i costi per i consumatori. Tra le misure previste:

– Definizione di documenti standardizzati per le offerte di energia e gas.

– Riduzione e semplificazione dei componenti tariffari.

– Obbligo per i fornitori di adottare strumenti più trasparenti per i consumatori.

Proroga per il mercato libero per i clienti vulnerabili

Il decreto include anche una proroga di due anni dell’obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero dell’energia. Questo significa che tali clienti potranno continuare a usufruire delle condizioni del mercato tutelato fino al 31 marzo 2027, offrendo loro maggiore protezione e stabilità in un periodo di volatilità dei prezzi energetici.

Riduzione dei costi energetici nel settore sportivo

L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, prevede l’introduzione di misure di sostegno all’incremento dei costi energetici nel settore sportivo, in particolare, il Fondo per il sostegno del settore sportivo istituito con la legge n. 205/2017 viene incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2025, destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo n. 39/2021.

Comunità Energetiche Rinnovabili

L’articolo 1-bis apporta modifiche alla disciplina delle comunità energetiche rinnovabili, prevedendo che ne possano essere soci o membri anche le aziende territoriali per l’edilizia residenziale, gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche per i servizi alle persone e i consorzi di bonifica; viene inoltre specificato che le PMI, già incluse nel novero di soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili, possono anche essere partecipate da enti territoriali.

L’articolo 1-ter definisce le modalità di ottenimento degli incentivi previsti per gli impianti asserviti a comunità energetiche rinnovabili, nel caso in cui essi abbiano avviato la propria attività entro 150 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile (cosiddetto decreto CACER), ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica. Stabilisce inoltre che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) aggiorni le regole operative approvate ai sensi del suddetto decreto.

Azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS

Una norma dispone che ARERA, nell’ambito delle risorse disponibili, azzeri per un semestre la parte della componente ASOS – a sostegno delle energie da fonti rinnovabili – applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

Sistemi semplici di produzione e consumo

L’articolo 3-bis prevede che, nell’ambito di un sistema semplice di produzione e consumo, le persone giuridiche che gestiscono, in qualità di produttore, le unità di produzione non debbano più necessariamente appartenere al medesimo gruppo societario.

Remunerazione della produzione di energia elettrica da FER

L’articolo 3-ter modifica la normativa per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, si prevede che il GSE stipuli contratti per differenza a due vie tramite procedure concorsuali al ribasso dal lato dell’offerta, la cui disciplina è demandata al MASE, secondo regole operative predisposte dal GSE. I contratti sono stipulati su base volontaria, con una durata di cinque anni e la loro sottoscrizione non è compatibile con altri schemi di supporto (comma 1, lettera a)). Prima dell’avvio delle procedure concorsuali dal lato dell’offerta si svolgeranno le procedure concorsuali dal lato della domanda, a cui partecipano le imprese consumatrici di energia. Con decreto del MASE verranno altresì stabiliti i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato domanda e diritti acquisiti dal lato dell’offerta, anche attraverso sistemi di garanzia che prevedano il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori (comma 1, lettera b)). Infine, si prevede la soppressione di parte della normativa precedente in contrasto con le modifiche apportate dall’articolo in esame (comma 1, lettera c)).

Sistemi di accumulo

L’articolo 3-quinquies autorizza il MASE ad avvalersi, per l’anno 2025, del supporto operativo del GSE in relazione al procedimento di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata, sempre per il 2025, la spesa di 750.000 euro.

Modifiche al Testo Unico Rinnovabili

L’articolo 3-sexies modifica il decreto legislativo n. 190 del 2024, sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di chiarire il regime applicabile agli accumulatori elettrici termomeccanici.

L’articolo 4-bis apporta ulteriori modifiche al suddetto decreto legislativo n. 190 del 2024. In primo luogo, si prevede che, per quanto riguarda la realizzazione di impianti off-shore o di modifiche che comportino un incremento di potenza superiore a 300 megawatt, la regione costiera interessata venga consultata durante il procedimento autorizzativo. Viene inoltre ampliato il coinvolgimento delle regioni in sede di conferenza di servizi anche nel caso di interventi su impianti di accumulo idroelettrico a pompaggio puro. Il testo introduce poi il regime di attività libera per alcuni interventi su impianti idroelettrici con potenza inferiore a 500 kW, purché realizzati su condotte esistenti, senza modificare portata, durata del prelievo, volumi, superfici o destinazioni d’uso, e senza intervenire sulle parti strutturali dell’edificio. Per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici, viene eliminato il riferimento agli stessi nella procedura abilitativa semplificata.

Eolico, modificato il codice dell’ambiente

Viene inoltre modificato il codice dell’ambiente per includere tra i progetti da sottoporre a previa verifica di assoggettabilità regionale quelli che prevedono il rifacimento o il potenziamento di impianti eolici esistenti, quando tali interventi comportino un aumento di potenza superiore a 30 MW e siano realizzati nel medesimo sito degli impianti originali.

Migliore remunerazione per aumento potenza impianti FER

L’articolo 4-ter prevede che interventi su taluni tipi di impianti a FER che comportino un incremento di potenza di almeno il 20 per cento siano meglio remunerati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Progetti da considerarsi prioritari dalla Commissione VIA-VAS

L’articolo 4-quater inserisce tra i progetti da considerarsi prioritari dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS anche i progetti sottoposti ad autorizzazione unica di competenza statale per la produzione di energia da impianti a FER.

Fonti: Fiscoetasse.com / aliautonomie.it